L'articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2009 " riguardante l'esclusione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A dì durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati.
La predetta norma stabilisce che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A dì durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati.
Poiché la norma prevede espressamente "l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di quindici giorni dalla scadenza" l'assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto può continuare ad esibire il certificato ed il contrassegno scaduti.
Pertanto, mentre la precedente condizione imponeva di verificare la continuità tra la validità di una polizza e la successiva consentendo all'operatore di polizia, nei casi di mancata copertura assicurativa, di provvedere all'accertamento dell'illecito, la nuova normativa estende a tutti il beneficio della copertura assicurativa nel periodo dei quindici giorni.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del Cd.S. la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti. atteso che, la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
Nessun commento:
Posta un commento